AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ..... )) Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (a), sono sostituiti dai seguenti: "Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilita' previsto dall'articolo 10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata". 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (b), e' abrogato.
(a) Il testo dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e' riportato in appendice. (b) Il secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 1420/1971 (Norme in materia d'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) prevedeva che: "Le imprese del pubblico esercizio e gli alberghi non potranno far agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 (si veda in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1) di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, costituiti in societa' semplice o di fatto che non siano in possesso del certificato di agibilita' previsto dalla legge predetta". Con riferimento alla nota (a) all'art.1: Il testo vigente dell'art. 66 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e' il seguente: "Art. 6. - Il versamento dei contributi e' effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Ente. (( Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, )) (( i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del )) (( pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive )) (( e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di )) (( proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i )) (( lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie )) (( indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 )) (v. appresso in calce alla presente nota), (( che non siano in possesso del certificato di agibilita' )) (( previsto dall'art. 10. )) (( In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente )) (( comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di )) (( L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da )) (( ciascuno prestata. )) Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa: 1) e' tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto; 2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1); 3) e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni iscritto per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa puo' presentare alla giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sara' determinata dalla giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3)". L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista soltanto la pena dell'ammenda, fra cui quella di cui al n. 3) del terzo comma dell'articolo soprariportato. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa. La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al terzo comma e' stata elevata prima di quaranta volte dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e poi di cinque volte (con riferimento al precedente aumento) dall'art. 113, primo comma, della legge n. 689/1981 soprarichiamata. Con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 soprariportato, le categorie (di qualsiasi nazionalita') indicate dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del medesimo decreto sono le seguenti: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varieta' ed attrazioni; 3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri. Sempre con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 si trascrive il testo dell'art. 10 del medesimo decreto ivi richiamato: "Art. 10. - L'Ente rilascera' all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo (denunzie nelle quali sono indicate le persone occupate, la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi, nonche' denunzie di variazione dei dati contenuti nella denunzia iniziale). Il rilascio del certificato sara' subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara' subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso. Il certificato dovra' essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi".