AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ..... ))
 
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988,  il secondo e terzo comma
dell'articolo 6 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato  16  luglio  1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388 (a), sono sostituiti dai seguenti:
  "Le  imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i
teatri tenda, gli enti, le  associazioni,  le  imprese  del  pubblico
esercizio, gli alberghi, le emittenti radio-televisive e gli impianti
sportivi non possono far agire nei locali  di  proprieta'  o  di  cui
abbiano   un  diritto  personale  di  godimento  i  lavoratori  dello
spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n.  1  al  n.  14
dell'articolo  3,  che  non  siano  in  possesso  del  certificato di
agibilita' previsto dall'articolo 10.
  In  caso  di  inosservanza  delle disposizioni di cui al precedente
comma le imprese sono soggette alla  sanzione  amministrativa  di  L.
50.000  per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno
prestata".
  2.  A decorrere dal 1 gennaio 1988, il secondo comma dell'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.
1420 (b), e' abrogato.
 
             (a)  Il  testo dell'art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e'
          riportato in appendice.
             (b)   Il  secondo  comma  dell'art.  15  del  D.P.R.  n.
          1420/1971 (Norme in  materia  d'assicurazione  obbligatoria
          per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti gestita
          dall'Ente nazionale di previdenza e  di  assistenza  per  i
          lavoratori dello spettacolo) prevedeva che: "Le imprese del
          pubblico esercizio e gli alberghi non  potranno  far  agire
          nei   propri   locali   i   lavoratori   dello   spettacolo
          appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14  (si
          veda  in appendice il riferimento alla nota (a) all'art. 1)
          di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  del   Capo
          provvisorio  dello  Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo
          modificato  dalla  legge  29  novembre   1952,   n.   2388,
          costituiti in societa' semplice o di fatto che non siano in
          possesso del certificato di agibilita' previsto dalla legge
          predetta".
          Con riferimento alla nota (a) all'art.1:
             Il testo vigente dell'art. 66 del D.L.C.P.S. n. 708/1947
          (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza  e
          di  assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo) e' il
          seguente:
             "Art.  6.  -  Il versamento dei contributi e' effettuato
          dall'impresa entro i  termini  che  saranno  stabiliti  dal
          consiglio di amministrazione dell'Ente.
(( Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, ))
(( i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del       ))
(( pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive  ))
(( e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di     ))
(( proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i ))
(( lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie         ))
(( indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 ))
(v. appresso in calce  alla presente nota),
(( che non siano in possesso del certificato di agibilita'         ))
(( previsto dall'art. 10.                                          ))
(( In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente ))
(( comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  ))
(( L. 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da  ))
(( ciascuno prestata.                                              ))
             Nel  caso  in  cui non siasi provveduto al pagamento dei
          contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati
          versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:
              1)  e' tenuta al pagamento dei contributi o delle parti
          di contributo non versate, tanto per  la  quota  a  proprio
          carico   quanto   per   quella   eventualmente   a   carico
          dell'iscritto;
              2)  deve  versare  una somma aggiuntiva uguale a quella
          dovuta a norma del precedente n. 1);
              3)  e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 500 per ogni
          iscritto per il quale e' stato omesso o ritardato, in tutto
          o in parte, il versamento dei contributi.
             Entro  i  trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei
          casi di elevata contravvenzione,  prima  dell'apertura  del
          dibattimento   del   giudizio   di   primo  grado  o  prima
          dell'emanazione  del   decreto   penale,   l'impresa   puo'
          presentare  alla  giunta  esecutiva  dell'Ente  domanda  di
          composizione amministrativa della vertenza.
             Qualora  l'istanza  sia  accolta,  in  luogo della somma
          aggiuntiva di cui al  precedente  n.  2)  sono  dovuti  gli
          interessi  di  mora  nella misura stabilita per l'interesse
          legale maggiorato di due punti e  sara'  determinata  dalla
          giunta  esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura
          minima stabilita dal precedente n. 3)".
             L'art.  1  della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema
          sanzionatorio delle  norme  che  prevedono  contravvenzioni
          punibili  con  l'ammenda) ha previsto che non costituissero
          piu' reato e fossero soggette alla sanzione  amministrativa
          del  pagamento  di  una somma in denaro tutte le violazioni
          per le quali fosse prevista soltanto la pena  dell'ammenda,
          fra   cui   quella   di  cui  al  n.  3)  del  terzo  comma
          dell'articolo soprariportato. La legge n. 706/1975 e' stata
          abrogata  dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la   sostituzione   della   sanzione   penale   con  quella
          amministrativa.
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui al terzo comma e' stata elevata prima di quaranta volte
          dall'art.  3  della  legge 12 luglio 1961, n. 603, e poi di
          cinque  volte  (con  riferimento  al  precedente   aumento)
          dall'art.   113,  primo  comma,  della  legge  n.  689/1981
          soprarichiamata.
             Con riguardo al secondo comma dell'art. 6 del D.L.C.P.S.
          n.  708/1947 soprariportato,  le  categorie  (di  qualsiasi
          nazionalita')  indicate dal n. 1) al n. 14) dell'art. 3 del
          medesimo decreto sono le seguenti:
               1) artisti lirici;
               2)  attori  di  prosa,  operetta, rivista, varieta' ed
          attrazioni;
               3)   attori   generici   cinematografici,   attori  di
          doppiaggio cinematografico;
               4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici,
          aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
               5)   organizzatori   generali,  direttori,  ispettori,
          segretari   di   produzione   cinematografica,    cassieri,
          segretari di edizione;
               6) direttori di scena e doppiaggio;
               7) direttori d'orchestra e sostituti;
               8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
          bandisti;
               9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
              10) amministratori di formazioni artistiche;
              11)  tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e
          stampa;
              12)  operatori di ripresa cinematografica e televisiva,
          aiuto operatori e maestranze cinematografiche,  teatrali  e
          radio televisive;
              13)  arredatori,  architetti,  scenografi,  figurinisti
          teatrali e cinematografici;
              14) truccatori e parrucchieri.
             Sempre  con  riguardo  al  secondo comma dell'art. 6 del
          D.L.C.P.S. n.  708/1947 si trascrive il testo dell'art.  10
          del medesimo decreto ivi richiamato:
             "Art. 10. - L'Ente rilascera' all'impresa un certificato
          contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al
          precedente  articolo (denunzie nelle quali sono indicate le
          persone occupate, la retribuzione giornaliera corrisposta e
          tutte le altre notizie richieste dall'Ente per l'iscrizione
          e per l'accertamento dei contributi,  nonche'  denunzie  di
          variazione dei dati contenuti nella denunzia iniziale).
             Il    rilascio   del   certificato   sara'   subordinato
          all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi  posti
          dalla legge a suo carico.
             Nel   caso   in   cui,   all'atto  della  richiesta  del
          certificato di agibilita', l'impresa  risulti  inadempiente
          agli  obblighi  come  sopra,  e  nel  caso in cui l'impresa
          presenti, per la prima volta, la denuncia di  cui  all'art.
          9,   il   rilascio  del  certificato  di  agibilita'  sara'
          subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma
          e  nell'ammontare  che  saranno  determinati  dal  Comitato
          esecutivo dell'ente.
             Il  pagamento  delle  sovvenzioni,  contributi  e premi,
          disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici  e
          privati   che   esercitino   attivita'   nel   campo  dello
          spettacolo,  sara'  effettuato  dietro  esibizione  di  una
          apposita  dichiarazione  dell'ente in cui si attesti che le
          imprese e gli enti  non  si  siano  resi  inadempienti  nei
          confronti dell'ente stesso.
             Il  certificato  dovra' essere esibito ad ogni richiesta
          dei  funzionari  incaricati   dell'accertamento   o   della
          esazione dei tributi".